IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in
relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato; 
  Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009,
che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e
accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2013/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa   a   pile   e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto  riguarda
l'immissione sul mercato di  batterie  portatili  e  di  accumulatori
contenenti  cadmio  destinati  a  essere  utilizzati  negli  utensili
elettrici senza fili e di pile a  bottone  con  un  basso  tenore  di
mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in  particolare,  la  Parte  IV  recante  norme  in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica; 
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      20 novembre 2008, n. 188 
 
  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma  3,  le  parole:  «e  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle  seguenti:
«e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»; 
  b) all'articolo 2, comma 1, lettera  m),  le  parole:  «di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»; 
  c) all'articolo 3: 
  1) il comma 2 e' soppresso; 
  2) al comma 3 la lettera c) e' soppressa; 
  d) all'articolo 5 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.
Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli  accumulatori
che non soddisfano i requisiti del  presente  decreto,  ma  che  sono
stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione
dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3,  possono  continuare  a
essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»; 
  e) all'articolo 8,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»; 
  f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Qualora  tali  rifiuti  non  possano  essere  prontamente
rimossi  dall'utilizzatore  finale,  i   suddetti   apparecchi   sono
progettati in modo tale che i rifiuti di pile  e  accumulatori  siano
prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai
produttori.  Gli  apparecchi  in  cui   sono   incorporati   pile   o
accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano  come
l'utilizzatore finale o  i  professionisti  qualificati  indipendenti
possano  rimuoverli  senza  pericolo.  Se  del  caso,  le  istruzioni
informano altresi' l'utilizzatore  finale  sui  tipi  di  pila  o  di
accumulatore incorporato nell'apparecchio.»; 
  g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del  decreto
25 luglio 2005, n. 151,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  del
decreto 14 marzo 2014, n. 49,»; 
  h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del  2005.»  sono
sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»; 
  i) all'articolo 14, comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul  mercato
pile  e  accumulatori  nel  territorio  italiano  sono  obbligati  ad
iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale
presso la Camera di commercio di competenza.»; 
  l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve  le  eccezioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle  seguenti:
«fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»; 
  m) all'articolo 27 il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabilite le tariffe per la copertura  degli  oneri  di  cui  al
comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          26 settembre 2006, n. L 266. 
              - La direttiva 2008/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          5 dicembre 2008, n. L 327. 
              -  La  decisione  della  Commissione   2009/603/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206. 
              - La direttiva 2013/56/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          10 dicembre 2013, n. L 329. 
              - Il Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152  (Norme  in  materia  ambientale),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e' il
          seguente: 
 
                                   «Capo IV 
 
 
                          AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI 
 
              Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti) 
              Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
          possesso di certificazione ambientale) 
              Art. 210. (Autorizzazioni in ipotesi particolari) 
              Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca  e  di
          sperimentazione) 
              Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali) 
              Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali).». 
              - Il decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188
          (Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
          accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
          91/157/CEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   3
          dicembre 2008, n. 283, S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n.  176
          , cosi recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.» 
 
                                                          «Allegato B 
 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1° luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1°giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento) 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
 
                       «Capo III - Conferenza unificata 
 
              Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Il
          presente decreto disciplina l'immissione sul mercato  delle
          pile  e  degli  accumulatori  di  cui  al  comma  2  e,  in
          particolare, il divieto di immettere  sul  mercato  pile  e
          accumulatori contenenti  sostanze  pericolose,  nonche'  la
          raccolta, il trattamento, il riciclaggio e  lo  smaltimento
          dei  rifiuti  di  pile  e  di  accumulatori,  al  fine   di
          promuoverne  un  elevato   livello   di   raccolta   e   di
          riciclaggio. 
              2. Il presente decreto si  applica  alle  pile  e  agli
          accumulatori, come definiti all'art. 2,  comma  1,  lettera
          a), indipendentemente dalla forma, dal  volume,  dal  peso,
          dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. 
              3. Sono fatte salve le disposizioni di cui  al  decreto
          legislativo  24  giugno  2003,   n.   209,   e   successive
          modificazioni, e di cui al  decreto  legislativo  14  marzo
          2014, n. 49. 
              4.  Sono  escluse  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: 
              a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
          essenziali della sicurezza  nazionale,  armi,  munizioni  e
          materiale bellico, purche' destinati a fini  specificamente
          militari; 
              b) apparecchiature destinate ad  essere  inviate  nello
          spazio.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
              a)  «pila»  o  «accumulatore»:  una  fonte  di  energia
          elettrica  ottenuta  mediante  trasformazione  diretta   di
          energia chimica, costituita da uno o piu' elementi  primari
          (non ricaricabili) o costituita  da  uno  o  piu'  elementi
          secondari (ricaricabili); 
              b) «pacco batterie»: un gruppo di pile  o  accumulatori
          collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola  e  a
          se' stante in un involucro esterno non destinato ad  essere
          lacerato o aperto dall'utilizzatore; 
              c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile  a
          bottone, i pacchi batteria  o  gli  accumulatori  che  sono
          sigillati, sono trasportabili a mano  e  non  costituiscono
          pile   o   accumulatori   industriali,   ne'   batterie   o
          accumulatori per veicoli; 
              d)  «pile  a  bottone»:  piccole  pile  o  accumulatori
          portatili  di  forma   rotonda,   di   diametro   superiore
          all'altezza, utilizzati a fini speciali in  prodotti  quali
          protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e
          come energia di riserva; 
              e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o
          gli    accumulatori    utilizzati     per     l'avviamento,
          l'illuminazione e l'accensione; 
              f) «pile o accumulatori industriali»:  le  pile  o  gli
          accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale  o
          professionale, o utilizzati in qualsiasi  tipo  di  veicoli
          elettrici; 
              g) «rifiuti di pile o  accumulatori»:  le  pile  e  gli
          accumulatori che costituiscono rifiuti  a  norma  dell'art.
          183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152; 
              h) «riciclaggio»: il  trattamento  in  un  processo  di
          produzione  di  materiali  di  rifiuto  per   la   funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia; 
              i)  «smaltimento»:  una  qualsiasi   delle   operazioni
          applicabili di cui all'allegato B  alla  parte  quarta  del
          decreto n. 152 del 2006; 
              l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti  di
          pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per  la
          selezione,  la  preparazione  per  il  riciclaggio   o   la
          preparazione per lo smaltimento; 
              m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o
          elettronica, secondo  la  definizione  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alimentata  o  capace  di
          essere alimentata interamente  o  parzialmente  da  pile  o
          accumulatori; 
              n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale
          per  la  prima  volta  a  titolo   professionale   pile   o
          accumulatori, compresi quelli incorporati in  apparecchi  o
          veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
          comprese le tecniche di comunicazione a  distanza  definite
          agli articoli 50, e seguenti,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n.  206,  di  recepimento  della  direttiva
          97/7/CE  riguardante  la  protezione  dei  consumatori   in
          materia di contratti a distanza; 
              o) «distributore»: qualsiasi persona  che,  nell'ambito
          di un'attivita' commerciale, fornisce pile  e  accumulatori
          ad un utilizzatore finale; 
              p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa  a
          disposizione, a titolo oneroso o  gratuito,  in  favore  di
          terzi all'interno del territorio della Comunita',  compresa
          l'importazione nel territorio doganale della Comunita'; 
              q) «operatori economici»: i produttori, i distributori,
          gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori  addetti
          al  riciclaggio  o   altri   operatori   di   impianti   di
          trattamento; 
              r)  «utensili   elettrici   senza   fili»:   apparecchi
          portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati  ad
          attivita'   di   manutenzione,   di   costruzione   o    di
          giardinaggio; 
              s)  «tasso  di  raccolta»:  la  percentuale   ottenuta,
          dividendo il  peso  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori
          portatili raccolti in un anno civile a  norma  dell'art.  6
          per la media del peso  di  pile  e  accumulatori  portatili
          venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte  dei
          produttori, ovvero da essi  consegnati  a  terzi  in  vista
          della  vendita  agli  utilizzatori  finali  nel  territorio
          nazionale nel corso di tale anno  civile  e  dei  due  anni
          civili precedenti; 
              t)  «punto  di  raccolta  per  pile  ed  accumulatori»:
          contenitore destinato alla raccolta  esclusiva  di  pile  e
          accumulatori   accessibile   all'utilizzatore   finale    e
          distribuito sul territorio, tenuto conto della densita'  di
          popolazione,  non  soggetto  ai  requisiti  in  materia  di
          registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti
          sulla gestione dei rifiuti.". 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 3 (Divieti di immissione sul mercato). - 1. Fatte
          salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del  2003,  e'
          vietata, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, l'immissione sul mercato: 
              a) di tutte le pile o accumulatori,  anche  incorporati
          in apparecchi, contenenti  piu'  di  0,0005  per  cento  di
          mercurio in peso; 
              b) di pile o accumulatori  portatili,  compresi  quelli
          incorporati in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002  per
          cento di cadmio in peso. 
              2. (soppresso). 
              3. Il divieto di cui al comma 1,  lettera  b),  non  si
          applica alle pile e agli accumulatori  portatili  destinati
          ad essere utilizzati in: 
              a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le  luci
          di emergenza; 
              b) attrezzature mediche. 
              c) (soppressa).». 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le  pile  e  gli
          accumulatori conformi ai requisiti stabiliti  dal  presente
          decreto, sono immessi  sul  mercato  senza  alcun  tipo  di
          restrizione. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          le pile e gli accumulatori che non soddisfano  i  requisiti
          del  presente  decreto  non  possono  essere  immessi   sul
          mercato. 
              2-bis. Fatto salvo il divieto di cui  al  comma  2,  le
          pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti  del
          presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi  sul
          mercato prima della data  di  applicazione  dei  rispettivi
          divieti di cui all'art.  3,  possono  continuare  a  essere
          commercializzati fino a esaurimento delle scorte. 
              3. In caso di immissione sul mercato nazionale di  pile
          ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente
          decreto successivamente alla data di cui  al  comma  2,  le
          autorita' competenti provvedono al  loro  immediato  ritiro
          con oneri a carico di chi li ha immessi. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse cosi
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 8 (Obiettivi di  raccolta).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto, la percentuale di raccolta delle  pile  e
          degli accumulatori portatili viene calcolata per  la  prima
          volta in  relazione  alla  raccolta  effettuata  nel  corso
          dell'anno 2011.  Fatta  salva  l'applicazione  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i dati  annuali  relativi
          alla  raccolta  e   alle   vendite   comprendono   pile   e
          accumulatori incorporati in apparecchi. 
              2.  Al  fine  di  realizzare  un  sistema  organico  di
          gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al
          minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto,
          entro  la  data  del  26  settembre  2012   dovra'   essere
          conseguito, anche su base regionale, un tasso  di  raccolta
          minimo di pile ed accumulatori portatili  pari  al  25  per
          cento del quantitativo immesso sul mercato; tale  tasso  di
          raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
          45 per cento del quantitativo immesso sul mercato. 
              3. Le percentuali di raccolta di  pile  e  accumulatori
          portatili   sono   calcolati   annualmente    dall'Istituto
          superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  di
          seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui  all'allegato  I,
          sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi  dai
          produttori ai sensi  dell'art.  15,  comma  3  e  dei  dati
          trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.». 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 9 (Rimozione di rifiuti di pile e  accumulatori).
          - 1. Gli apparecchi contenenti pile  ed  accumulatori  sono
          progettati  in  modo  tale  che  i  rifiuti   di   pile   e
          accumulatori  siano  facilmente  rimovibili.  Qualora  tali
          rifiuti   non   possano    essere    prontamente    rimossi
          dall'utilizzatore  finale,  i  suddetti   apparecchi   sono
          progettati  in  modo  tale  che  i  rifiuti   di   pile   e
          accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti
          qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi  in
          cui sono incorporati  pile  o  accumulatori  sono  altresi'
          corredati di istruzioni che  indicano  come  l'utilizzatore
          finale o i professionisti qualificati indipendenti  possano
          rimuoverli senza  pericolo.  Se  del  caso,  le  istruzioni
          informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o
          di accumulatore incorporato nell'apparecchio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          qualora per motivi di  sicurezza,  prestazione,  protezione
          medica  o  dei  dati,   sia   necessaria   la   continuita'
          dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra
          l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.». 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 10 (Trattamento  e  riciclaggio).-  Entro  il  26
          settembre 2009: 
              a) i produttori od i terzi che agiscono  in  loro  nome
          istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
          le migliori tecniche  disponibili,  in  termini  di  tutela
          della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento  e
          il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; 
              b) tutte le pile e  gli  accumulatori  individuabili  e
          raccolti a norma degli articoli 6 e  7  o  del  decreto  14
          marzo  2014,  n.  49,  sono  sottoposti  a  trattamento   e
          riciclaggio con sistemi che siano conformi  alla  normativa
          comunitaria, in particolare per quanto riguarda la  salute,
          la sicurezza e la gestione dei rifiuti. 
              2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  soddisfa  i
          requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A. 
              3. Le pile  o  gli  accumulatori  raccolti  assieme  ai
          rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a
          norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
          delle  apparecchiature  stesse  e  gestiti  secondo  quanto
          disposto all'art. 13, comma 3. 
              4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
          riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
          II, parte B, entro il 26 settembre 2011. 
              5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
          di cui  ai  commi  2  e  4,  le  province  territorialmente
          competenti  effettuano  apposite   ispezioni   presso   gli
          impianti di trattamento e di  riciclaggio  dei  rifiuti  di
          pile e  accumulatori,  e  comunicano  al  Comitato  di  cui
          all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni. 
              6. L'operazione di trattamento  e  di  riciclaggio  dei
          rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente  articolo
          puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale
          o comunitario, a condizione che la spedizione  dei  rifiuti
          sia conforme alle  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2006, e successive modificazioni. 
              7. I rifiuti di pile e  accumulatori,  esportati  dalla
          Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n.  1013/2006
          e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione,  del
          29 novembre 2007, come modificato dal regolamento  (CE)  n.
          740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono  presi
          in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
          del conseguimento delle efficienze stabiliti  nell'allegato
          II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che  l'operazione
          di  riciclaggio   e'   stata   effettuata   in   condizioni
          equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2012   gli   impianti   di
          riciclaggio dei rifiuti di pile e  accumulatori  comunicano
          ogni anno al Centro di coordinamento  di  cui  all'art.  16
          entro il  28  febbraio,  con  riferimento  all'anno  solare
          precedente, le informazioni  relative  ai  quantitativi  di
          rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
          accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
          con riferimento alle tre tipologie di pile ed  accumulatori
          di cui all'allegato II, parte B». 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il  finanziamento  delle
          operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
          rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e  7
          e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in
          loro nome. 
              2. Il  Centro  di  coordinamento  di  cui  all'art.  16
          definisce le modalita' di determinazione e di  ripartizione
          dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento
          e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile
          e  degli   accumulatori   raccolti,   dell'ubicazione   sul
          territorio dei punti di raccolta e della quota  percentuale
          di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto  conto  dei
          ricavi derivanti dalla vendita dei metalli  ottenuti  dalle
          operazioni di trattamento e  riciclaggio.  Dette  modalita'
          sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
          all'art. 19. 
              3.  I  rifiuti  di   pile   e   accumulatori   raccolti
          nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e
          n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori  uso  presso
          gli impianti di trattamento di  tali  rifiuti  e  presi  in
          carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome
          ai sensi del comma 1. 
              4. I produttori sono tenuti a  sostenere  i  costi  del
          funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento
          di cui all'art. 16. 
              5. I  costi  della  raccolta,  del  trattamento  e  del
          riciclaggio   non   sono   indicati   separatamente    agli
          utilizzatori finali al momento della vendita di nuove  pile
          e accumulatori portatili. 
              6.  I  produttori  e  gli  utilizzatori   di   pile   e
          accumulatori industriali e per veicoli  possono  concludere
          accordi  che  stabiliscano  il  ricorso  a   modalita'   di
          finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1. 
              7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di
          pile e accumulatori,  indipendentemente  dalla  data  della
          loro immissione sul mercato. 
              8. L'obbligo di cui al comma 1 non  puo'  implicare  un
          doppio addebito per  i  produttori,  nel  caso  di  pile  o
          accumulatori raccolti conformemente  alle  disposizioni  di
          cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 49 del 2014.». 
              - Il testo dell'art.  14  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 14  (Registro  nazionale).  -  1.  E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, il Registro nazionale  dei  soggetti
          tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
          di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13. 
              2. I produttori che per la prima  volta  immettono  sul
          mercato pile e accumulatori nel  territorio  italiano  sono
          obbligati ad iscriversi  in  via  telematica  soltanto  una
          volta al Registro nazionale presso la Camera  di  commercio
          di competenza.  Tale  iscrizione  deve  essere  effettuata,
          conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3.  Una  volta  effettuata  l'iscrizione,   a   ciascun
          produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite
          il sistema informatico delle  Camere  di  commercio.  Entro
          trenta giorni dal suo rilascio,  il  numero  di  iscrizione
          deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di
          trasporto e nelle fatture commerciali. 
              4.  L'iscrizione  al  Registro   e'   assoggettata   al
          pagamento di un corrispettivo da determinarsi,  secondo  il
          criterio della copertura dei  costi  dei  servizi,  con  il
          provvedimento di cui all'art. 27, comma 5. 
              5. Ai fini della predisposizione  e  dell'aggiornamento
          del Registro di cui al comma 1,  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente
          all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica
          da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco  delle
          imprese   identificate   come   produttori   di   pile    e
          accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al
          comma 2.». 
              - Il testo dell'art.  25  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  25  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, il produttore che, immette  sul  mercato
          pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'art.  23,
          commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo  il  26  settembre
          2009, pile ed accumulatori portatili e  per  veicoli  privi
          della indicazione di cui all'art. 23, comma  5,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  50  ad
          euro 1.000 per ciascuna pila  o  accumulatore  immesso  sul
          mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria  si
          applica nel caso in cui i suddetti  indicazione  o  simbolo
          non siano conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  medesimo
          comma. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
          che, senza  avere  provveduto  alla  iscrizione  presso  la
          Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette
          sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
          che, entro il termine di cui  all'art.  14,  comma  2,  non
          comunica al  registro  nazionale  dei  soggetti  tenuti  al
          finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
          accumulatori le informazioni di cui al  medesimo  articolo,
          ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000  ad
          euro 20.000. La stessa sanzione e' applicata al  produttore
          che non fornisce le informazioni di cui all'art. 15,  comma
          3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le
          eccezioni di  cui  all'art.  3,  comma  3,  chiunque,  dopo
          l'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  immette  sul
          mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze  di  cui
          all'art.  3,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100  ad  euro  2.000  per
          ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. 
              5.  Salvo  che   il   fatto   costituisca   reato,   il
          distributore  che  indebitamente  non  ritira,   a   titolo
          gratuito, una pila o un  accumulatore,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro  150,
          per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato  a
          titolo oneroso. 
              6. Il distributore che non fornisce le informazioni  di
          cui all'art.  22,  comma  2,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. 
              7. Il produttore di apparecchi in cui sono  incorporati
          pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni  di  cui
          all'art.  9,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 
              8. Per l'accertamento e  l'irrogazione  delle  sanzioni
          previste dal presente decreto si applicano le  disposizioni
          di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.». 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              «Art.   27    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   I   soggetti   pubblici   competenti    provvedono
          all'attuazione  del   decreto   con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui  all'art.
          10, comma 5, sono posti a carico dei  soggetti  destinatari
          di  tali  controlli,  mediante  tariffe  e   modalita'   di
          versamento stabilite, sulla base del  costo  effettivo  del
          servizio, con disposizioni regionali.  Dette  tariffe  sono
          aggiornate almeno ogni due anni. 
              4.   Gli   oneri   relativi   all'istituzione   ed   al
          funzionamento del Registro di cui agli articoli  14  e  15,
          all'espletamento delle attivita' del Comitato di  vigilanza
          e controllo di cui all'art. 19, ivi  incluse  le  attivita'
          ispettive, previste dal comma 6, lettera e),  del  medesimo
          articolo, e delle  attivita'  dell'ISPRA  di  cui  di  agli
          articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori  di
          pile e accumulatori. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          tariffe per la copertura degli oneri di  cui  al  comma  4,
          nonche' le relative modalita' di versamento.».